Sentenza 399/1992 (ECLI:IT:COST:1992:399)
Massima numero 18749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/10/1992; Decisione del
19/10/1992
Deposito del 26/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 399/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INCOMPATIBILITA' DEL PRETORE A PROCEDERE A DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE IN CASO DI RIGETTO, PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO, DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA, PER RITENUTA CONFIGURABILITA' DELL'IPOTESI DEL REATO BASE ANZICHE' DI QUELLA ATTENUATA INDICATA NELLA RICHIESTA - CONTRADDITTORIETA' CON IL MODELLO ACCUSATORIO, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE QUESTIONI DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 399/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INCOMPATIBILITA' DEL PRETORE A PROCEDERE A DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE IN CASO DI RIGETTO, PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO, DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA, PER RITENUTA CONFIGURABILITA' DELL'IPOTESI DEL REATO BASE ANZICHE' DI QUELLA ATTENUATA INDICATA NELLA RICHIESTA - CONTRADDITTORIETA' CON IL MODELLO ACCUSATORIO, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE QUESTIONI DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di applicazione della pena concordata, effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per ritenuta configurabilita' dell'ipotesi del reato base anziche' di quella attenuata indicata nella richiesta, presuppone una valutazione non formale ma - come gia' affermato dalla Corte in situazioni analoghe - di contenuto, circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato, per di piu' accompagnata da una valutazione di applicabilita' di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero. Va' percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nell'ipotesi suddetta, non prevede l'incompatibilita' del pretore a procedere al dibattimento. - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 124/1992.
Il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di applicazione della pena concordata, effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per ritenuta configurabilita' dell'ipotesi del reato base anziche' di quella attenuata indicata nella richiesta, presuppone una valutazione non formale ma - come gia' affermato dalla Corte in situazioni analoghe - di contenuto, circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato, per di piu' accompagnata da una valutazione di applicabilita' di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero. Va' percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nell'ipotesi suddetta, non prevede l'incompatibilita' del pretore a procedere al dibattimento. - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 124/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. n. 67
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. n.103
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir.n. 67
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir.n.103