Sentenza 400/1992 (ECLI:IT:COST:1992:400)
Massima numero 18869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  19/10/1992;  Decisione del  19/10/1992
Deposito del 26/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 400/92. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - IN.V.IM. DECENNALE - ESENZIONE PER I FABBRICATI DI SOCIETA' - CONDIZIONI - DESTINAZIONE AD ATTIVITA' COMMERCIALI E INSUSCETTIBILITA' DI DIVERSA DESTINAZIONE SENZA RADICALE TRASFORMAZIONE - NECESSITA', CONTESTATA IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, CHE LA PRIMA CONDIZIONE SUSSISTA ALLA FINE DEL DECENNIO - MANCATA MOTIVAZIONE, NEL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI RILEVANZA, CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA SECONDA - INAMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
A norma dell'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sono esenti dall'IN.V.IM. decennale (prevista dall'art. 3 stessa legge) gli incrementi di valore dei fabbricati di societa' destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione. Pertanto, difetta di motivazione in punto di rilevanza la ordinanza di rimessione che, come nel caso, non ottemperando alla regola, piu' volte ribadita dalla Corte, per cui la "rilevanza" deve essere concreta e non soltanto eventuale, nel sollevare questione di legittimita' costituzionale nei confronti della suddetta disposizione - nella parte in cui, secondo una interpretazione fatta propria dal giudice 'a quo', stabilisce che, per poter usufruire dell'esenzione, non basta che l'immobile sia stato destinato ad attivita' commerciale durante, e addirittura per gran parte, del decennio, ma occorre che lo sia ancora allo scadere dello stesso - non contenga alcun cenno riguardo alla sussistenza dell'altro requisito richiesto, della impossibilita', cioe', di diversa destinazione dell'immobile senza radicale trasformazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in parte qua.) - Sulla esigenza di concretezza della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, da ultimo: O. nn. 168/1990 e 286/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte