Sentenza 401/1992 (ECLI:IT:COST:1992:401)
Massima numero 18853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  19/10/1992;  Decisione del  19/10/1992
Deposito del 26/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18854


Titolo
SENT. 401/92. A. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI - NUOVE NORME ATTUATIVE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - ATTRIBUZIONE AGLI UFFICI STATALI DELLA COMPETENZA A RICEVERE IL RAPPORTO DA PARTE DELL'ORGANO O DELL'UFFICIO CHE HA ACCERTATO LA VIOLAZIONE DELLE RELATIVE INFRAZIONI E A RICEVERE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE CONSEGUENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ATTINENZA DELLA NORMATIVA ALLE MATERIE, DI SPETTANZA DELLO STATO, DEL COMMERCIO E DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109, contenente l'attuazione delle direttive comunitarie n. 395 e 396 del 1989 in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari, abrogando espressamente le altre disposizioni in materia incompatibili, mira a fornire una disciplina organica in tema di etichettatura con particolare riferimento alla materia del commercio e alla connessa protezione del consumatore, tendendo ad assicurare il massimo della trasparenza nelle vendite. Poiche' detta materia, in funzione precipua della protezione del consumatore, e' di spettanza dello Stato, legittimamente l'art. 18, terzo comma, del citato decreto legislativo attribuisce agli uffici statali, implicitamente, la competenza a ricevere il rapporto per le relative infrazioni ed, esplicitamente, quella di ricevere il versamento degli importi. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' formulate, in riferimento agli artt. 117 e 118, nonche' all'art. 119, Cost., in base al comune errato presupposto che la normativa in questione dovesse farsi rientrare nella materia, di competenza regionale, dell'igiene e sanita'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Toscana nei confronti dell'art. 118, terzo comma, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109). - Sulla competenza delle regioni in tema di sanzioni per infrazioni a norme attinenti a materie di competenza regionale (nei casi di specie: igiene e sanita'): S. nn. 1034/1988 e 166/1989. ____________ N.B.: Pur riguardando la questione suindicata (sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.) le modifiche apportate alla motivazione della sentenza con la ordinanza di correzione n. 98/1993 non rilevano nel testo della massima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte