Sentenza 197/2021 (ECLI:IT:COST:2021:197)
Massima numero 44222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/09/2021;  Decisione del  21/09/2021
Deposito del 21/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44220  44221  44223  44224


Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Regime applicabile agli internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva (nella specie: casa di lavoro) - Asserita estensione della disciplina prevista per i detenuti - Possibile sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento, con adozione di misure di restrizione e controllo - Denunciata violazione dei principi di legalità, proporzionalità, finalità rieducativa della pena, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 167001).

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate al comma 2-quater del citato art. 41-bis, anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. In conformità a un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale si riferisce, ove si versi in ipotesi di internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e quest'ultimo, a sua volta, deve adattarsi alle limitazioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura, attraverso l'individuazione di attività professionali compatibili e modulando opportunamente l'applicazione della «limitazione della permanenza all'aperto». Le modalità esecutive della misura di sicurezza devono quindi differenziarsi rispetto al trattamento dei condannati nel medesimo regime, in modo che sia garantita agli internati la possibilità effettiva di lavorare, in vista dell'obiettivo della risocializzazione, pur senza vanificare le cautele imposte dall'elevata pericolosità degli interessati. Il dovere e il potere dell'amministrazione di dare concreta attuazione all'attività che caratterizza la misura in esame esclude, inoltre, in radice la presunta "spirale" tra diniego dell'offerta risocializzante e proroga ad libitum della misura, che è alla base della denunciata violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

legge  15/07/2009  n. 94  art. 2  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7