Sentenza 401/1992 (ECLI:IT:COST:1992:401)
Massima numero 18854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  19/10/1992;  Decisione del  19/10/1992
Deposito del 26/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18853


Titolo
SENT. 401/92 B. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO), PRESENTAZIONE E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI - NUOVE NORME ATTUATIVE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE - ATTRIBUZIONE AGLI UFFICI STATALI DELLA COMPETENZA A RICEVERE IL RAPPORTO DA PARTE DELL'ORGANO O DELL'UFFICIO CHE HA ACCERTATO LA VIOLAZIONE DELLE RELATIVE INFRAZIONI E A RICEVERE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE CONSEGUENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ASSENZA DI ARGOMENTAZIONI A SOSTEGNO DELLA CENSURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nei giudizi (principali o incidentali) di legittimita' costituzionale non possono essere presi in esame i profili (nella specie il profilo dedotto in riferimento all'art. 97 Cost.) della sollevata questione (nel caso vertente su specifiche competenze di uffici statali nelle procedure attivate in seguito ad infrazioni alle nuove norme sulla etichettatura dei prodotti alimentari contenute nel d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109) a sostegno dei quali nell'atto di promovimento (nella specie ricorso della Regione Toscana) non sia stata svolta alcuna argomentazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte