Sentenza 406/1992 (ECLI:IT:COST:1992:406)
Massima numero 18819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/10/1992; Decisione del
21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Titolo
SENT. 406/92 C. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - COMITATO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'HANDICAP - COMPETENZE - AVVALIMENTO, NELL'ESERCIZIO DI ESSE, DI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUFFICIENTE TUTELA DEL RUOLO DELLE REGIONI - NECESSITA' DI CONFIGURARE L'APPORTO DI QUESTE COME UNA VERA ISTITUZIONALE PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMITATO - IMPOSSIBILITA' DI PERSEGUIRE TALE RISULTATO MEDIANTE UNA INTERPRETAZIONE CORRETIVA DELLA NORMA DENUNZIATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 406/92 C. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - COMITATO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'HANDICAP - COMPETENZE - AVVALIMENTO, NELL'ESERCIZIO DI ESSE, DI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUFFICIENTE TUTELA DEL RUOLO DELLE REGIONI - NECESSITA' DI CONFIGURARE L'APPORTO DI QUESTE COME UNA VERA ISTITUZIONALE PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMITATO - IMPOSSIBILITA' DI PERSEGUIRE TALE RISULTATO MEDIANTE UNA INTERPRETAZIONE CORRETIVA DELLA NORMA DENUNZIATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La posizione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in termini di mero "avvalimento" da parte di tale organo, non e' idonea a salvaguardare il ruolo delle Regioni, quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita, in relazione ai compiti assegnati al Comitato stesso (in particolare quelli di consulenza sulla ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali, e di approvazione di altri criteri di ripartizione del fondo medesimo) compiti che, per l'eterogeneita' della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolgono anche in vario modo settori affidati alle attribuzioni delle Regioni stesse. L'apporto dei rappresentanti regionali deve quindi configurarsi come vera e istituzionale partecipazione all'attivita' del Comitato e pertanto, dovendosi escludere la possibilita' di una interpretazione correttiva della norma denunziata, va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 41, sesto comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziche' "e' composto da".
La posizione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in termini di mero "avvalimento" da parte di tale organo, non e' idonea a salvaguardare il ruolo delle Regioni, quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita, in relazione ai compiti assegnati al Comitato stesso (in particolare quelli di consulenza sulla ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali, e di approvazione di altri criteri di ripartizione del fondo medesimo) compiti che, per l'eterogeneita' della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolgono anche in vario modo settori affidati alle attribuzioni delle Regioni stesse. L'apporto dei rappresentanti regionali deve quindi configurarsi come vera e istituzionale partecipazione all'attivita' del Comitato e pertanto, dovendosi escludere la possibilita' di una interpretazione correttiva della norma denunziata, va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 41, sesto comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziche' "e' composto da".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte