Sentenza 406/1992 (ECLI:IT:COST:1992:406)
Massima numero 18820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/10/1992; Decisione del
21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Titolo
SENT. 406/92 D. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - REALIZZAZIONE E SOSTEGNO DI COMUNITA'-ALLOGGIO E CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI - FINANZIAMENTI DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE E U.S.L. - PREVENTIVO PARERE DI CONGRUITA' DELLA REGIONE RISPETTO AI PROPRI PROGRAMMI - OBBLIGATORIETA' E NON VINCOLATIVITA' DELLO STESSO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/92 D. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - REALIZZAZIONE E SOSTEGNO DI COMUNITA'-ALLOGGIO E CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI - FINANZIAMENTI DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE E U.S.L. - PREVENTIVO PARERE DI CONGRUITA' DELLA REGIONE RISPETTO AI PROPRI PROGRAMMI - OBBLIGATORIETA' E NON VINCOLATIVITA' DELLO STESSO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il parere obbligatorio - e non anche vincolante - della Regione in ordine alla congruita', rispetto ai programmi regionali, dei contributi di comuni, comunita' montane e u.s.l., volti alla realizzazione e al sostegno di case-alloggio e centri riabilitativi, promossi da I.P.A.B. e da vari enti privati, (art. 10, terzo comma. l. n. 104 del 1992) puo' considerarsi uno strumento idoneo e sufficiente a salvaguardare il ruolo della Regione medesima, ruolo che peraltro risulta garantito anche dal potere di dettare la normativa nel quadro della quale, (art. 40, comma primo, legge citata), i comuni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali debbono attuare gli interventi sociali e sanitari previsti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Il parere obbligatorio - e non anche vincolante - della Regione in ordine alla congruita', rispetto ai programmi regionali, dei contributi di comuni, comunita' montane e u.s.l., volti alla realizzazione e al sostegno di case-alloggio e centri riabilitativi, promossi da I.P.A.B. e da vari enti privati, (art. 10, terzo comma. l. n. 104 del 1992) puo' considerarsi uno strumento idoneo e sufficiente a salvaguardare il ruolo della Regione medesima, ruolo che peraltro risulta garantito anche dal potere di dettare la normativa nel quadro della quale, (art. 40, comma primo, legge citata), i comuni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali debbono attuare gli interventi sociali e sanitari previsti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte