Sentenza 406/1992 (ECLI:IT:COST:1992:406)
Massima numero 18821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/10/1992; Decisione del
21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Titolo
SENT. 406/92 E. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - PROGETTI EDILIZI PER COMUNITA'-ALLOGGIO E CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI - APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMUNALI, IN QUALITA' DI VARIANTI AL PIANO REGOLATORE - APPROVAZIONE REGIONALE DELLE STESSE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/92 E. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - PROGETTI EDILIZI PER COMUNITA'-ALLOGGIO E CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI - APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMUNALI, IN QUALITA' DI VARIANTI AL PIANO REGOLATORE - APPROVAZIONE REGIONALE DELLE STESSE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La sottrazione all'approvazione regionale dei progetti edilizi concernenti immobili da destinare alle comunita' alloggio e ai centri socio-riabilitativi, gia' approvati dalle autorita' comunali, in qualita' di varianti del piano regolatore, e' giustificata dalla necessita' di snellire ed accelerare al massimo la realizzazione, da parte di enti pubblici o sotto il controllo di questi, di opere destinate a fronteggiare preminenti e pressanti esigenze di soggetti portatori di handicaps in situazione di gravita'; ne' la previsione di simili varianti automatiche puo' ritenersi sprovvista di contestuali cautele e vincoli intesi ad assicurare una equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma sesto, l. 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost., sollevata dalla regione Lombardia).
La sottrazione all'approvazione regionale dei progetti edilizi concernenti immobili da destinare alle comunita' alloggio e ai centri socio-riabilitativi, gia' approvati dalle autorita' comunali, in qualita' di varianti del piano regolatore, e' giustificata dalla necessita' di snellire ed accelerare al massimo la realizzazione, da parte di enti pubblici o sotto il controllo di questi, di opere destinate a fronteggiare preminenti e pressanti esigenze di soggetti portatori di handicaps in situazione di gravita'; ne' la previsione di simili varianti automatiche puo' ritenersi sprovvista di contestuali cautele e vincoli intesi ad assicurare una equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma sesto, l. 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost., sollevata dalla regione Lombardia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte