Sentenza 197/2021 (ECLI:IT:COST:2021:197)
Massima numero 44223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
21/09/2021; Decisione del
21/09/2021
Deposito del 21/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021
Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Regime applicabile agli internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva (nella specie: casa di lavoro) - Asserita estensione della disciplina prevista per i detenuti - Possibile sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento, con adozione di misure di restrizione e controllo - Denunciata violazione del principio del giusto processo - Difetto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Regime applicabile agli internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva (nella specie: casa di lavoro) - Asserita estensione della disciplina prevista per i detenuti - Possibile sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento, con adozione di misure di restrizione e controllo - Denunciata violazione del principio del giusto processo - Difetto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento all'art. 111 Cost. - dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate dal suddetto comma 2-quater, anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. Il rimettente non argomenta in ordine alla lamentata lesione del principio del "giusto processo" quale fondamento per la legittima inflizione di una "pena". (Precedenti: S. 154/2021-mass. 44063; S. 123/2021-mass. 43987; S. 87/2021-mass. 43843).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento all'art. 111 Cost. - dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate dal suddetto comma 2-quater, anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. Il rimettente non argomenta in ordine alla lamentata lesione del principio del "giusto processo" quale fondamento per la legittima inflizione di una "pena". (Precedenti: S. 154/2021-mass. 44063; S. 123/2021-mass. 43987; S. 87/2021-mass. 43843).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 41
co. 2
legge
26/07/1975
n. 354
art. 41
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 2
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte