Sentenza 406/1992 (ECLI:IT:COST:1992:406)
Massima numero 18823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/10/1992; Decisione del
21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Titolo
SENT. 406/92 G. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - RAPPORTI TRA ENTI LOCALI MINORI E ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI NEL MONDO DEL LAVORO - SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE, PER LA REGOLAZIONE DI TALI RAPPORTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/92 G. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - RAPPORTI TRA ENTI LOCALI MINORI E ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI NEL MONDO DEL LAVORO - SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE, PER LA REGOLAZIONE DI TALI RAPPORTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' chiarito dalla Corte, la materia dell'occupazione e' affidata alla responsabilita' finale e globale dello Stato. E' pertanto legittima la previsione, nell'art. 18, quarto comma, l. n. 104 del 1992, riguardo alle convenzioni da porre in essere per regolare i rapporti tra enti locali minori ed enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone handicappate nel mondo del lavoro, di uno schema-tipo, approvato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanita' e degli affari sociali, schema-tipo indispensabile per conferire alle convenzioni quel minimo di uniformita' in sede nazionale, necessario alla realizzazione in condizioni di eguaglianza di diritti costituzionali fondamentali. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quarto comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia). - S. nn. 799/1988, 998/1988; 49/1991.
Come gia' chiarito dalla Corte, la materia dell'occupazione e' affidata alla responsabilita' finale e globale dello Stato. E' pertanto legittima la previsione, nell'art. 18, quarto comma, l. n. 104 del 1992, riguardo alle convenzioni da porre in essere per regolare i rapporti tra enti locali minori ed enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone handicappate nel mondo del lavoro, di uno schema-tipo, approvato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanita' e degli affari sociali, schema-tipo indispensabile per conferire alle convenzioni quel minimo di uniformita' in sede nazionale, necessario alla realizzazione in condizioni di eguaglianza di diritti costituzionali fondamentali. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quarto comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia). - S. nn. 799/1988, 998/1988; 49/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte