Sentenza 406/1992 (ECLI:IT:COST:1992:406)
Massima numero 18825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/10/1992; Decisione del
21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Titolo
SENT. 406/92 I. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - INTERVENTI SOCIALI E SANITARI DI COMPETENZA DEI COMUNI E ALTRI ENTI MINORI - PRIORITA' DELLA UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI GIA' ESISTENTI - OBBLIGATORIETA' DEL CRITERIO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/92 I. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - INTERVENTI SOCIALI E SANITARI DI COMPETENZA DEI COMUNI E ALTRI ENTI MINORI - PRIORITA' DELLA UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI GIA' ESISTENTI - OBBLIGATORIETA' DEL CRITERIO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il criterio della priorita' della utilizzazione dei servizi gia' esistenti, da osservarsi nell'attuare gli interventi sociali e sanitari previsti dalla l. n. 104 del 1992, non e' lesivo delle competenze regionali in quanto non e' dettato solo e direttamente per i comuni e gli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come "principio fondamentale" alla normativa regionale nel cui quadro, debbono svolgersi le attivita' previste dalla legge stessa. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Il criterio della priorita' della utilizzazione dei servizi gia' esistenti, da osservarsi nell'attuare gli interventi sociali e sanitari previsti dalla l. n. 104 del 1992, non e' lesivo delle competenze regionali in quanto non e' dettato solo e direttamente per i comuni e gli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come "principio fondamentale" alla normativa regionale nel cui quadro, debbono svolgersi le attivita' previste dalla legge stessa. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte