Sentenza 406/1992 (ECLI:IT:COST:1992:406)
Massima numero 18826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/10/1992;  Decisione del  21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18817  18818  18819  18820  18821  18822  18823  18824  18825  18827


Titolo
SENT. 406/92 L. INABILI E MINORATI - LEGGE-QUADRO PER I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - SPECIALI INTERVENTI PER GLI HANDICAPPATI - MODALITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SERVIZI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE AGLI STATUTI COMUNALI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 128 Cost., la disciplina delle funzioni dei comuni, e del modo in cui esse debbano svolgersi in ambito intracomunale e' riservata allo Stato; conseguentemente, non puo' ritenersi lesiva delle competenze regionali l'attribuzione agli statuti comunali della disciplina delle modalita' di coordinamento degli speciali interventi per gli handicappati con gli altri servizi sociali, sanitari ed educativi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, secondo comma. l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte

legge  05/02/1992  n. 104  art. 40    co. 2