Sentenza 407/1992 (ECLI:IT:COST:1992:407)
Massima numero 18908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  21/10/1992;  Decisione del  21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18907  18909  18910


Titolo
SENT. 407/92 B. ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI - NUOVE CAUSE DI INELEGGIBILITA' IN RELAZIONE A CONDANNE PER DELITTI DI PARTICOLARE GRAVITA' - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - IMMEDIATA SOSPENSIONE DALLA CARICA - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE NON NAZIONALI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non appare configurabile, sotto il profilo della disparita' di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale di tali organi costituzionali. Non puo' quindi ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di prevedere, con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali (nella specie: presidenti delle giunte regionali, assessori e consiglieri regionali), l'istituto della sospensione dalla carica in relazione al verificarsi delle (nuove) cause di inelegibilita' introdotte dal primo comma dell'art. 15, l. n. 55 del 1990 (v. massima C) ne' tantomeno di stabilire l'applicabilita' di tale disciplina solo agli incaricati per elezione o nomina di competenza degli organi provinciali - e non degli organi statali - e ai dipendenti delle amministrazioni regionali e locali - e non statali - stante la "ratio" della normativa denunziata (v. massima D) volta essenzialmente a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalita' organizzata nel tessuto istituzionale locale e fondata, nella soluzione di intervento a livello degli enti locali, su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni che si intendono arginare trovano in tale ambito le loro principali manifestazioni. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 3, 4 bis e 4 ter, 4 septies, 4 octies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte