Sentenza 407/1992 (ECLI:IT:COST:1992:407)
Massima numero 18909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  21/10/1992;  Decisione del  21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18907  18908  18910


Titolo
SENT. 407/92 C. - ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI - NUOVE CAUSE DI INELEGGIBILITA' IN RELAZIONE A CONDANNE PER DELITTI DI PARTICOLARE GRAVITA' - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - LAMENTATA SOSPENSIONE DALLA CARICA - ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DEL PREFETTO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ORGANI - ESCLUSIONE - ESTRANEITA' DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE A TALE MATERIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Le ipotesi di "non candidabilita'" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali introdotte dal primo comma dell'art. 15, l. n. 55 del 1990, si configurano come nuove cause di ineleggibilita' che il legislatore ha ritenuto di sancire in relazione alla irrogazione di condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravita'. Pertanto, la previsione della immediata sospensione dalla carica degli eletti, al realizzarsi di taluna delle dette ipotesi e della adozione del relativo provvedimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del prefetto, non incide sulle norme statutarie della regione Trentino Alto-Adige, relative alle forme e alle autorita' competenti per l'attuazione del controllo sugli organi provinciali, poiche' l'istituto della sospensione dalla carica esula da questa categoria giuridica, sia per le caratteristiche di automaticita' rivestite (v. comma quattro quinquies, citato art. 14) sia per la natura di provvedimento cautelare disposto a carico di singole persone, che non comporta alcuna valutazione sull'attivita' istituzionale dell'organo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 49 e 51 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi quattro bis e quattro ter, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 49  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 51