Sentenza 407/1992 (ECLI:IT:COST:1992:407)
Massima numero 18910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  21/10/1992;  Decisione del  21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18907  18908  18909


Titolo
SENT. 407/92 D. ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI - NUOVE CAUSE DI INELEGGIBILITA' IN RELAZIONE A CONDANNE PER DELITTI DI PARTICOLARE GRAVITA' - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA - APPLICABILITA' - ESTENSIONE AI SOGGETTI ELETTI O NOMINATI DAL CONSIGLIO REGIONALE O PROVINCIALE, DALLA GIUNTA REGIONALE O PROVINCIALE, DAI LORO PRESIDENTI O ASSESSORI, NONCHE' AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEGLI ENTI DALLA LEGGE MENZIONATI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DI VIGILANZA E TUTELA SU COMUNI, ISTITUZIONI DI BENEFICENZA, CONSORZI, ENTI O ISTITUTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
I requisiti che, secondo la costante giurisprudenza della Corte legittimano l'intervento legislativo dello Stato, anche quando si venga ad incidere su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale, sono da ritenersi sussistenti nell'ipotesi della l. n. 16 del 1992 (sostitutiva della precedente l. n. 55 del 1990) la cui "ratio" e' quella di costituire una sorta di difesa avanzata dello Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno della criminalita' organizzata e dell'infiltrazione dei suoi esponenti negli enti locali, perseguendo la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Non costituisce quindi lesione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e di vigilanza e tutela su comuni, istituzioni di beneficenza, consorzi, enti e istituti locali, la prevista estensione della disciplina di cui al primo comma dell'art. 15, l. n. 55 del 1990 (v. massima C), comportante la sospensione (o decadenza) dall'incarico o funzione rivestita mediante provvedimento del prefetto o del capo dell'amministrazione, anche di coloro che sono stati eletti o nominati dal consiglio regionale o provinciale, dalla giunta regionale o provinciale o dai loro presidenti o assessori, e al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ed enti dalla legge stessa menzionati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 54, primo comma, n. 5, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, commi 3, 4 septies e 4 octies, l. 19 marzo 1990, n. 55, rispetivamente, modificato e introdotti dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - s. nn. 243/1987, 459/1989, 36/192.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54  co. 1

Altri parametri e norme interposte