Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Regime applicabile agli internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva (nella specie: casa di lavoro) - Asserita estensione della disciplina prevista per i detenuti - Possibile sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento, con adozione di misure di restrizione e controllo - Denunciata violazione del divieto convenzionale di bis in idem - Difetto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate dal suddetto comma 2-quater, anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. In presenza di un'articolata giurisprudenza europea, la censura di violazione del divieto di bis in idem risulta non sufficientemente argomentata dal rimettente con riferimento, in particolare, all'esistenza stessa del "medesimo fatto", essendo la misura di sicurezza, a differenza della pena detentiva, solo occasionata dal reato e collegata alla attuale e persistente pericolosità dell'interessato (Precedenti: S. 145/2020-mass. 43532; S. 222/2019-mass. 40891; O. 136/2021-mass. 43947; O. 114/2020-mass. 43493).