Sentenza 409/1992 (ECLI:IT:COST:1992:409)
Massima numero 18858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/10/1992;  Decisione del  21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 409/92. SOCIETA' - FUSIONE TRA SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI - OPPOSIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORLA DALLA ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI FUSIONE ANZICHE' DALLA EFFETTIVA CONOSCENZA, DA PARTE DEI CREDITORI, DELL'AVVENUTA FUSIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI CREDITORI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELL'IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' (DA RESPONSABILITA' ILLIMITATA A RESPONSABILITA' LIMITATA) - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA ESTENSIONE DEL FALLIMENTO DI SOCIETA' INCORPORANTE AI SOCI DI SOCIETA' INCORPORATA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Difetta di motivazione in punto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 2503 e 2504 cod.civ. (nel regime anteriore al decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, che ne ha novellato il testo) nella parte in cui prevedono che il termine di tre mesi entro il quale il creditore puo' proporre opposizione alla fusione di una societa' di persone in una societa' di capitali, decorra dalla iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e non gia' dall'effettiva conoscenza delle stesse. L'incidente e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio vertente sulla richiesta di estensione del gia' dichiarato fallimento di una societa' a r.l. ad una societa' in nome collettivo - incorporata per fusione in quella - ed ai soci della stessa, convenuti in quanto illimitatamente responsabili, e pertanto il giudice 'a quo', per una adeguata valutazione della rilevanza, essendo pacifico che i suddetti soci si erano opposti, ancorche' tardivamente, alla fusione, avrebbe dovuto anzitutto stabilire - cio' che nell'ordinanza di rinvio non risulta abbia fatto - se l'opposizione fosse stata giudiziale o stragiudiziale e quindi considerare, nella prima ipotesi, che solo il (diverso) giudice chiamato ad applicare la norma inpugnata avrebbe potuto sollevare la questione, e, nella seconda, quanto meno esprimere - tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina al riguardo - una opzione e una motivazione - nel provvedimento di rimessione assolutamente carenti - circa l'idoneita' di una opposizione stragiudiziale ad inficiare l'atto di fusione e quindi ad incidere - impedendo l'effetto liberatorio derivante, in tesi, dalla fusione - sulla richiesta estensione della dichiarazione di fallimento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 2503 e 2504 cod.civ., in parte 'qua'.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte