Ordinanza 411/1992 (ECLI:IT:COST:1992:411)
Massima numero 19006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  21/10/1992;  Decisione del  21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 411/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE: INDENNITA' DI BUONUSCITA) - RILIQUIDAZIONE - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - MODIFICA LEGISLATIVA - MODALITA' DI CALCOLO CON DETRAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER IL MAGGIOR DANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nell'ipotesi - oggetto del giudizio 'a quo' - in cui la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si e' perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991) la norma impugnata - come la Corte ha gia' rilevato - non e' applicabile. - nello stesso senso v. la sent. n. 394/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte