Sentenza 198/2021 (ECLI:IT:COST:2021:198)
Massima numero 44313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
23/09/2021; Decisione del
23/09/2021
Deposito del 22/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021
Titolo
Decreto-legge - In genere - Contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Conseguente adozione delle norme attuative, mediante d.P.C.m. - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 076001).
Decreto-legge - In genere - Contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Conseguente adozione delle norme attuative, mediante d.P.C.m. - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 076001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 13 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La fattispecie oggetto del giudizio principale viene riferita dall'ordinanza di rimessione alla contestata inosservanza del d.P.C.m. 22 marzo 2020, attuativo del predetto decreto-legge, mentre invece essa si è verificata in un momento nel quale le disposizioni del d.l. n. 6 del 2020 erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest'ultimo, era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo. (Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43536; S. 159/2019 - mass. 41047; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 36/2016 - mass. 38736 e 38737; S. 192/2015 - mass. 38549; S. 294/2011 - mass. 35907; O. 57/2018 - mass. 39935; O. 38/2017 - mass. 39556 e 39557).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 13 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La fattispecie oggetto del giudizio principale viene riferita dall'ordinanza di rimessione alla contestata inosservanza del d.P.C.m. 22 marzo 2020, attuativo del predetto decreto-legge, mentre invece essa si è verificata in un momento nel quale le disposizioni del d.l. n. 6 del 2020 erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest'ultimo, era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo. (Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43536; S. 159/2019 - mass. 41047; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 36/2016 - mass. 38736 e 38737; S. 192/2015 - mass. 38549; S. 294/2011 - mass. 35907; O. 57/2018 - mass. 39935; O. 38/2017 - mass. 39556 e 39557).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/02/2020
n. 6
art. 1
co.
decreto-legge
23/02/2020
n. 6
art. 2
co.
decreto-legge
23/02/2020
n. 6
art. 3
co.
legge
05/03/2020
n. 13
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 78
Altri parametri e norme interposte