Ordinanza 414/1992 (ECLI:IT:COST:1992:414)
Massima numero 18814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
21/10/1992; Decisione del
21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 414/92. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI ADOTTARNE UNA RITENUTA PIU' IDONEA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLE MISURE CAUTELARI SANCITO DALLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 414/92. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI ADOTTARNE UNA RITENUTA PIU' IDONEA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLE MISURE CAUTELARI SANCITO DALLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' rilevato dalla Corte nella decisione di analoga questione - il legislatore delegato, nel dettare la norma oggetto dell'impugnativa, non solo non si e' discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il 'decisum' sia rigorosamente circoscritto nei confini dal 'petitum'. - Nello stesso senso: S. n. 4/1992.
Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' rilevato dalla Corte nella decisione di analoga questione - il legislatore delegato, nel dettare la norma oggetto dell'impugnativa, non solo non si e' discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il 'decisum' sia rigorosamente circoscritto nei confini dal 'petitum'. - Nello stesso senso: S. n. 4/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. n. 59