Ordinanza 415/1992 (ECLI:IT:COST:1992:415)
Massima numero 18815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  21/10/1992;  Decisione del  21/10/1992
Deposito del 29/10/1992; Pubblicazione in G. U. 04/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 415/92. PROCESSO PENALE - IMPUTATO DETENUTO O INTERNATO - NOTIFICAZIONI (NELLA SPECIE: DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO) DESTINATE AD AUTORITA' GIUDIZIARIA - RITENUTA MANCATA INCLUSIONE DI ESSE FRA LE ATTIVITA' CHE DETENUTI O INTERNATI HANNO FACOLTA' DI COMPIERE MEDIANTE ATTO RICEVUTO DAL DIRETTORE DELL'ISTITUTO O DA UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPUTATI CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditio' al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". - O. nn. 59/1992 e 276/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte