Sentenza 416/1992 (ECLI:IT:COST:1992:416)
Massima numero 18871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/10/1992; Decisione del
22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 11/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
18872
Titolo
SENT. 416/92 A. SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTO - MODIFICHE A PROVVEDIMENTI IMPARTITI NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE RIGUARDO ALLA PROLE - NECESSITA' DI INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE (IN RIFERIMENTO SIA AL TESTO ORIGINARIO SIA AL TESTO NOVELLATO DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE).
SENT. 416/92 A. SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTO - MODIFICHE A PROVVEDIMENTI IMPARTITI NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE RIGUARDO ALLA PROLE - NECESSITA' DI INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE (IN RIFERIMENTO SIA AL TESTO ORIGINARIO SIA AL TESTO NOVELLATO DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE).
Testo
Riguardo al procedimento per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, contenuti nella sentenza di separazione, ne' nel testo originario dell'art. 710 cod.proc.civ., ne' in quello novellato dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331 (che ha stabilito che tale procedimento invece che con il gia' previsto rito ordinario si svolga in camera di consiglio) e' prescritto l'intervento del pubblico ministero. Pertanto, in mancanza di tale testuale indicazione, deve ritenersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione - che sul punto costituisce diritto vivente - che per l'adozione delle suddette modifiche, ancorche' riguardanti la prole, l'intervento del pubblico ministero non sia necessario.
Riguardo al procedimento per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, contenuti nella sentenza di separazione, ne' nel testo originario dell'art. 710 cod.proc.civ., ne' in quello novellato dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331 (che ha stabilito che tale procedimento invece che con il gia' previsto rito ordinario si svolga in camera di consiglio) e' prescritto l'intervento del pubblico ministero. Pertanto, in mancanza di tale testuale indicazione, deve ritenersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione - che sul punto costituisce diritto vivente - che per l'adozione delle suddette modifiche, ancorche' riguardanti la prole, l'intervento del pubblico ministero non sia necessario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte