Sentenza 416/1992 (ECLI:IT:COST:1992:416)
Massima numero 18872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/10/1992; Decisione del
22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 11/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
18871
Titolo
SENT. 416/92 B. SEPARAZIONE DI CONIUGI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI - MODIFICAZIONI - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE (SIA NEL TESTO ORIGINARIO CHE NEL TESTO NOVELLATO DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE) - IRRAZIONALE DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AGLI ANALOGHI PROVVEDIMENTI IN CASO DI DIVORZIO, DI FRONTE ALLA ESIGENZA DI ASSICURARE IDENTITA' DI TUTELA AD IDENTICI INTERESSI - INGIUSTIFICATA DIFFORMITA' DALLA ATTUALE TENDENZA ALL'ASSIMILAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI DEI DUE ISTITUTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (SOPRAVVENUTA PER L'IMPUGNATO TESTO ORIGINARIO E CONSEGUENZIALE, EX ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953, PER IL TESTO NOVELLATO) DELLA NORMA IN QUESTIONE.
SENT. 416/92 B. SEPARAZIONE DI CONIUGI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI - MODIFICAZIONI - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE (SIA NEL TESTO ORIGINARIO CHE NEL TESTO NOVELLATO DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE) - IRRAZIONALE DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AGLI ANALOGHI PROVVEDIMENTI IN CASO DI DIVORZIO, DI FRONTE ALLA ESIGENZA DI ASSICURARE IDENTITA' DI TUTELA AD IDENTICI INTERESSI - INGIUSTIFICATA DIFFORMITA' DALLA ATTUALE TENDENZA ALL'ASSIMILAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI DEI DUE ISTITUTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (SOPRAVVENUTA PER L'IMPUGNATO TESTO ORIGINARIO E CONSEGUENZIALE, EX ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953, PER IL TESTO NOVELLATO) DELLA NORMA IN QUESTIONE.
Testo
Dopo che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (ripristinando una norma gia' contenuta nell'art. 9 della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, ma poi eliminata dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436) ha specificatamente prescritto, per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli, la partecipazione del pubblico ministero, e' del tutto ingiustificato che per la modifica degli stessi provvedimenti, quando siano stati emanati nella sentenza di separazione, ne' nell'impugnato testo originario ne' in quello novellato (dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331) dell'art. 710 cod.proc.civ., l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (v. massima A) non sia invece richiesto: atteso che, se tale intervento, nel caso di modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi, analogo (se non ancor piu' pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione riguardanti la prole. Tale differenziazione, inoltre, e' in contrasto con la tendenza - chiaramente emersa, sotto vari altri aspetti, dagli atti parlamentari, nella citata legge n. 74 del 1987 e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale - ad una graduale assimilazione, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, delle norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio. Pertanto - con riferimento ai giudizi per la modifica delle condizioni di separazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - va dichiarata la illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12 marzo 1987), dell'art. 710 cod.proc.civ. (testo originario) nella parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non prevede l'intervento del pubblico ministero. Va inoltre dichiarata, in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 710 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. - ved., in merito all'esigenza di tutela dei figli minori, le sentt. nn. 144/1983 e 185/1986, e, in relazione al processo di graduale assimilazione delle discipline della separazione personale dei coniugi e del divorzio, le sentt. nn. 454/1989 e 176/1992.
Dopo che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (ripristinando una norma gia' contenuta nell'art. 9 della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, ma poi eliminata dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436) ha specificatamente prescritto, per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli, la partecipazione del pubblico ministero, e' del tutto ingiustificato che per la modifica degli stessi provvedimenti, quando siano stati emanati nella sentenza di separazione, ne' nell'impugnato testo originario ne' in quello novellato (dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331) dell'art. 710 cod.proc.civ., l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (v. massima A) non sia invece richiesto: atteso che, se tale intervento, nel caso di modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi, analogo (se non ancor piu' pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione riguardanti la prole. Tale differenziazione, inoltre, e' in contrasto con la tendenza - chiaramente emersa, sotto vari altri aspetti, dagli atti parlamentari, nella citata legge n. 74 del 1987 e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale - ad una graduale assimilazione, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, delle norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio. Pertanto - con riferimento ai giudizi per la modifica delle condizioni di separazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - va dichiarata la illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12 marzo 1987), dell'art. 710 cod.proc.civ. (testo originario) nella parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non prevede l'intervento del pubblico ministero. Va inoltre dichiarata, in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 710 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. - ved., in merito all'esigenza di tutela dei figli minori, le sentt. nn. 144/1983 e 185/1986, e, in relazione al processo di graduale assimilazione delle discipline della separazione personale dei coniugi e del divorzio, le sentt. nn. 454/1989 e 176/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte