Sentenza 417/1992 (ECLI:IT:COST:1992:417)
Massima numero 18868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/10/1992; Decisione del
22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 417/92. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATA DALL'I.N.A.D.E.L. - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - DETRAZIONE DI SOMME AFFERENTI ALLA CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE PER LE INDENNITA' MATURATE NEL PERIODO FRA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1985 E IL 17 LUGLIO 1986 - APPLICABILITA' NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' DI NORME, SUCCESSIVE A QUELLE IMPUGNATE, CHE ANCHE IN TALE CASI LA SUDDETTA DETRAZIONE CONSENTONO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 417/92. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATA DALL'I.N.A.D.E.L. - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - DETRAZIONE DI SOMME AFFERENTI ALLA CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE PER LE INDENNITA' MATURATE NEL PERIODO FRA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1985 E IL 17 LUGLIO 1986 - APPLICABILITA' NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' DI NORME, SUCCESSIVE A QUELLE IMPUGNATE, CHE ANCHE IN TALE CASI LA SUDDETTA DETRAZIONE CONSENTONO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Con l'art. 2 bis del d.l. n. 69 del 1989 (conv. in legge n. 154 del 1989) la norma dell'art. 4, comma terzo ter, del d.l. n. 70 del 1988 (convertito con modificazioni in legge n. 154 del 1988) che estendeva a tutte le indennita' di fine rapporto alla cui formazione - come avviene per l'indennita' premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, il sistema di determinazione dell'I.R.PE.F. (gia' riconosciuto applicabile da diverse sentenze della Corte costituzionale per piu' d'una di tali indennita') che nel computo dell'imponibile tiene conto di tali contributi - norma alla quale con il d.l. n. 173 del 1988 (come modificato dalla legge di conversione n. 291 del 1988) gia' si era data efficacia retroattiva a partire dal 17 luglio 1986 - e' stata resa operante anche riguardo alle indennita' corrisposte, prima di tale data, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985. E' percio' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per la pretesa mancata estensione dell'anzidetto sistema di determinazione dell'I.R.PE.F. all'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. - in giudizi vertenti su indennita' maturate nel su indicato periodo - nei confronti delle disposizioni degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge n. 482 del 1985 - non prevedenti tale estensione - dal giudice 'a quo' ritenute erroneamente ancora applicabili nei casi in questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte 'qua'.)
Con l'art. 2 bis del d.l. n. 69 del 1989 (conv. in legge n. 154 del 1989) la norma dell'art. 4, comma terzo ter, del d.l. n. 70 del 1988 (convertito con modificazioni in legge n. 154 del 1988) che estendeva a tutte le indennita' di fine rapporto alla cui formazione - come avviene per l'indennita' premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, il sistema di determinazione dell'I.R.PE.F. (gia' riconosciuto applicabile da diverse sentenze della Corte costituzionale per piu' d'una di tali indennita') che nel computo dell'imponibile tiene conto di tali contributi - norma alla quale con il d.l. n. 173 del 1988 (come modificato dalla legge di conversione n. 291 del 1988) gia' si era data efficacia retroattiva a partire dal 17 luglio 1986 - e' stata resa operante anche riguardo alle indennita' corrisposte, prima di tale data, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985. E' percio' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per la pretesa mancata estensione dell'anzidetto sistema di determinazione dell'I.R.PE.F. all'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. - in giudizi vertenti su indennita' maturate nel su indicato periodo - nei confronti delle disposizioni degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge n. 482 del 1985 - non prevedenti tale estensione - dal giudice 'a quo' ritenute erroneamente ancora applicabili nei casi in questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte 'qua'.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte