Sentenza 418/1992 (ECLI:IT:COST:1992:418)
Massima numero 18963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  22/10/1992;  Decisione del  22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18962  18964  18965


Titolo
SENT. 418/92 B. CALAMITA' PUBBLICHE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO NAZIONALE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - POTERI DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO DEGLI ORGANISMI COMPONENTI IL SERVIZIO - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (O, PER SUA DELEGA, AL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE) - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, lungi dal modificare la ripartizione delle materie e delle competenze fra Stato e regioni, corrisponde all'ineludibile esigenza di una direzione unitaria degli interventi cui sono chiamati - tanto in fase di previsione e prevenzione dei rischi, che in fase di emergenza - molteplici organismi, sia statali che territoriali, qualificati come componenti del servizio; a tal fine - tenuto conto della rilevanza nazionale delle attivita' di tutela nel loro complesso e dell'ampio coinvolgimento in esse dell'amministrazione statale - e' giustificata l'attribuzione di poteri di promozione e coordinamento al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per la protezione civile (in coerenza con le previsioni dell'art. 95 Cost. e con l'art. 5, L. n. 400 del 1988), senza che cio' comporti lesione alcuna di competenze regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma secondo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 0

Altri parametri e norme interposte