Sentenza 418/1992 (ECLI:IT:COST:1992:418)
Massima numero 18964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/10/1992; Decisione del
22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 418/92 C. CALAMITA' PUBBLICHE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO NAZIONALE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - ISTITUZIONE DI UN DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI, E PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, NONCHE' DEI RELATIVI PIANI ATTUATIVI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 418/92 C. CALAMITA' PUBBLICHE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO NAZIONALE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - ISTITUZIONE DI UN DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI, E PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, NONCHE' DEI RELATIVI PIANI ATTUATIVI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, in coerenza con il complessivo suo criterio ispiratore, assicura la partecipazione di tutti gli organismi non statali interessati - tra cui le regioni - sia alle attivita' di emergenza che alla previsione e prevenzione dei rischi; non puo' quindi desumersi un intento monipolistico del legislatore statale - compulsivo delle competenze regionali - ne' dall'istituzione del Dipartimento della protezione civile (costituente l'indispensabile supporto per le attivita' governative di promozione e coordinamento) ne' dall'affidamento ad esso della programmazione e pianificazione nazionale degli interventi (alla quale concorrono le stesse regioni in seno al Consiglio nazionale della protezione civile e alla Conferenza permanente Stato-regioni), e tantomeno dalla classificazione degli eventi calamitosi in base alla causa di essi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma terzo, 2, e 4, comma primo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).
La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, in coerenza con il complessivo suo criterio ispiratore, assicura la partecipazione di tutti gli organismi non statali interessati - tra cui le regioni - sia alle attivita' di emergenza che alla previsione e prevenzione dei rischi; non puo' quindi desumersi un intento monipolistico del legislatore statale - compulsivo delle competenze regionali - ne' dall'istituzione del Dipartimento della protezione civile (costituente l'indispensabile supporto per le attivita' governative di promozione e coordinamento) ne' dall'affidamento ad esso della programmazione e pianificazione nazionale degli interventi (alla quale concorrono le stesse regioni in seno al Consiglio nazionale della protezione civile e alla Conferenza permanente Stato-regioni), e tantomeno dalla classificazione degli eventi calamitosi in base alla causa di essi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma terzo, 2, e 4, comma primo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte