Sentenza 418/1992 (ECLI:IT:COST:1992:418)
Massima numero 18965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/10/1992; Decisione del
22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 418/92 D. CALAMITA' PUBBLICHE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO NAZIONALE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - POTERE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (O DEL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE) DI AVVALERSI DI COMMISSARI DELEGATI E POTERE DEL PREFETTO DI ASSUMERE LA DIREZIONE UNITARIA DEI SERVIZI DI EMERGENZA A LIVELLO PROVINCIALE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA ED ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 418/92 D. CALAMITA' PUBBLICHE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO NAZIONALE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - POTERE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (O DEL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE) DI AVVALERSI DI COMMISSARI DELEGATI E POTERE DEL PREFETTO DI ASSUMERE LA DIREZIONE UNITARIA DEI SERVIZI DI EMERGENZA A LIVELLO PROVINCIALE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA ED ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non e' irrazionale che, a fronte di eventi calamitosi che determinino un imminente e grave pericolo per l'integrita' di beni fondamentali individuali e collettivi, siano individuate autorita' in grado di agire immediatamente coordinando l'azione di tutti gli organismi implicati, ne' e' irrazionale che tali autorita' siano individuate in quelle statali, tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso quello statale; non e' percio' contestabile dalle Regioni che gli organi centrali possono nominare "commissari delegati" in presenza di eventi calamitosi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, ne' che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale quando l'evento calamitoso comunque richieda l'intervento di piu' enti ed amministrazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 5, comma quarto, e 14, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile).
Non e' irrazionale che, a fronte di eventi calamitosi che determinino un imminente e grave pericolo per l'integrita' di beni fondamentali individuali e collettivi, siano individuate autorita' in grado di agire immediatamente coordinando l'azione di tutti gli organismi implicati, ne' e' irrazionale che tali autorita' siano individuate in quelle statali, tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso quello statale; non e' percio' contestabile dalle Regioni che gli organi centrali possono nominare "commissari delegati" in presenza di eventi calamitosi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, ne' che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale quando l'evento calamitoso comunque richieda l'intervento di piu' enti ed amministrazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 5, comma quarto, e 14, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte