Ordinanza 422/1992 (ECLI:IT:COST:1992:422)
Massima numero 18867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/10/1992; Decisione del
22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 422/92. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI TRE ANNI DI PENA INFLITTA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA PENA RESIDUA DA ESPIARE IN CONCRETO - CONSEGUENTE RITENUTA POSSIBILITA' CHE IL BENEFICIO SIA CONCESSO ANCHE NELL'IPOTESI DI PENA, SUPERIORE AL LIMITE DI TRE ANNI, IRROGATA PER UN SOLO REATO,IL CUI RESIDUO SIA INFERIORE AL DETTO LIMITE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - "IUS SUPERVENIENS" RECANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 422/92. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI TRE ANNI DI PENA INFLITTA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA PENA RESIDUA DA ESPIARE IN CONCRETO - CONSEGUENTE RITENUTA POSSIBILITA' CHE IL BENEFICIO SIA CONCESSO ANCHE NELL'IPOTESI DI PENA, SUPERIORE AL LIMITE DI TRE ANNI, IRROGATA PER UN SOLO REATO,IL CUI RESIDUO SIA INFERIORE AL DETTO LIMITE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - "IUS SUPERVENIENS" RECANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' rinnovi l'esame della questione alla luce dell'art. 14 bis del sopravvenuto d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356): atteso che la nuova disciplina - pur confermando che la impugnata disposizione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui indica il limite che la pena inflitta non deve superare perche' il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto - in mancanza di univoci elementi testuali sul punto se la norma cosi' interpretata abbia riguardo anche al caso in cui l'espiazione concerna la pena inflitta per un unico reato, propone nuovamente lo specifico problema ermeneutico sorto al riguardo e che, risolto, in senso negativo, ma con riferimento alla normativa previgente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, resta a monte della sollevata eccezione. - Sui limiti alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale v. S. nn. 386/1989 e 17/1992.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' rinnovi l'esame della questione alla luce dell'art. 14 bis del sopravvenuto d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356): atteso che la nuova disciplina - pur confermando che la impugnata disposizione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui indica il limite che la pena inflitta non deve superare perche' il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto - in mancanza di univoci elementi testuali sul punto se la norma cosi' interpretata abbia riguardo anche al caso in cui l'espiazione concerna la pena inflitta per un unico reato, propone nuovamente lo specifico problema ermeneutico sorto al riguardo e che, risolto, in senso negativo, ma con riferimento alla normativa previgente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, resta a monte della sollevata eccezione. - Sui limiti alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale v. S. nn. 386/1989 e 17/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte