Ordinanza 424/1992 (ECLI:IT:COST:1992:424)
Massima numero 18859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/10/1992;  Decisione del  22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 424/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (PENSIONE DI RIVERSIBILITA') - RATEI ARRETRATI - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - INTERVENUTA MODIFICA LEGISLATIVA - MODALITA' DI CALCOLO CON DETRAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER IL MAGGIOR DANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere la stessa pregiudiziale alla definizione del giudizio ' a quo' in quanto la norma impugnata non e' applicabile quando - come nel caso - la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991). - nello stesso senso, S. n. 394/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte