Ordinanza 425/1992 (ECLI:IT:COST:1992:425)
Massima numero 18884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/10/1992;  Decisione del  22/10/1992
Deposito del 09/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 425/92. USI CIVICI - COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI COME ORGANO GIURISDIZIONALE - POTERE DI PROMUOVERE "EX OFFICIO" CONTROVERSIE PER LE QUALI E' COMPETENTE A GIUDICARE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE E DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - RILEVATA INCONGRUENZA TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per sussistenza di incongruenza tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione in quanto proprio dalla motivazione si evince la convinzione del remittente sull'infondatezza della questione proposta e cioe' rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della stessa lasciando trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte