Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 C. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI - INCLUSIONE, NEL RELATIVO AMBITO, DI IMPRESE OPERANTI IN SETTORI DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA O CONCORRENTE DEGLI ENTI DI AUTONOMIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 C. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI - INCLUSIONE, NEL RELATIVO AMBITO, DI IMPRESE OPERANTI IN SETTORI DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA O CONCORRENTE DEGLI ENTI DI AUTONOMIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Legittimamente lo Stato, nel quadro di una programmazione economica rispondente ad un interesse nazionale, definisce ed individua le piccole imprese destinatarie delle agevolazioni previste dalla L. n. 317 del 1991 ricomprendendo fra esse - per evidenti ragioni di uniformita' imposte dall'unita' della disciplina agevolativa - anche imprese operanti in settori di competenza regionale o provinciale; ne' le imprese artigiane beneficiarie delle suddette agevolazioni - individuate mediante rinvio esclusivo alla legge quadro n. 443 del 1985 - debbono necessariamente coincidere con quelle definite tali, ma ai fini di altre provvidenze dalla legislazione provinciale o regionale, sia essa esclusiva o concorrente. (Non fondatezza della questione di cosituzionalita' dell'art. 1, commi secondo e terzo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 56, 63 e 84 del d.P.R. 616 del 1977).
Legittimamente lo Stato, nel quadro di una programmazione economica rispondente ad un interesse nazionale, definisce ed individua le piccole imprese destinatarie delle agevolazioni previste dalla L. n. 317 del 1991 ricomprendendo fra esse - per evidenti ragioni di uniformita' imposte dall'unita' della disciplina agevolativa - anche imprese operanti in settori di competenza regionale o provinciale; ne' le imprese artigiane beneficiarie delle suddette agevolazioni - individuate mediante rinvio esclusivo alla legge quadro n. 443 del 1985 - debbono necessariamente coincidere con quelle definite tali, ma ai fini di altre provvidenze dalla legislazione provinciale o regionale, sia essa esclusiva o concorrente. (Non fondatezza della questione di cosituzionalita' dell'art. 1, commi secondo e terzo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 56, 63 e 84 del d.P.R. 616 del 1977).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 56
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 63
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 84