Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 I. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - NORMATIVA DI ATTUAZIONE - RISERVA A REGOLAMENTI MINISTERIALI - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE NORMATIVE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 I. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - NORMATIVA DI ATTUAZIONE - RISERVA A REGOLAMENTI MINISTERIALI - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE NORMATIVE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' contestabile dagli enti di autonomia che sia riservata a regolamenti ministeriali la normativa di attuazione di una legge di programmazione economica rispondente ad un interesse nazionale non frazionabile - quale e' la L. n. 317 del 1991 - giacche' - in tal caso non si tratta di normativa di attuazione in materia regionale o provinciale, e non e' quindi violato il riparto di competenze normative tra Stato ed enti di autonomia fissato dall'art. 17, comma primo, lett. b), L. n. 400 del 1988. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 10, comma decimo, 21, comma settimo, 22,comma quinto, 27, comma undicesimo, e 33, comma quarto, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 17, comma primo, lett. b), L. n. 400 cit.). - per la diversa ipotesi di fattispecie legislative disciplinanti settori di competenza regionale o provinciale, v. S. n. 391/1991 e 204/1991.
Non e' contestabile dagli enti di autonomia che sia riservata a regolamenti ministeriali la normativa di attuazione di una legge di programmazione economica rispondente ad un interesse nazionale non frazionabile - quale e' la L. n. 317 del 1991 - giacche' - in tal caso non si tratta di normativa di attuazione in materia regionale o provinciale, e non e' quindi violato il riparto di competenze normative tra Stato ed enti di autonomia fissato dall'art. 17, comma primo, lett. b), L. n. 400 del 1988. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 10, comma decimo, 21, comma settimo, 22,comma quinto, 27, comma undicesimo, e 33, comma quarto, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 17, comma primo, lett. b), L. n. 400 cit.). - per la diversa ipotesi di fattispecie legislative disciplinanti settori di competenza regionale o provinciale, v. S. n. 391/1991 e 204/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 1 lett. b)