Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 L. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - DENUNCIATA INCIDENZA NEGATIVA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA PROVINCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 L. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - DENUNCIATA INCIDENZA NEGATIVA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA PROVINCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di agevolazioni statali alle piccole imprese sotto forma di crediti di imposta non e' contestabile sotto il profilo della negativa incidenza di essi sui flussi tributari assegnati alla Provincia di Bolzano, giacche' nessuna norma statutaria garantisce alle province autonome un flusso finanziario quantitativamente determinato, mentre la concessione ovvero l'eliminazione o la riduzione di determinati finanziamenti rivolti a scopi specifici rientrano nella discrezionalita' del legislatore statale, ove, considerate nel loro insieme, non determino quella grave alterazione del rapporto tra bisogni provinciali e mezzi finanziari per farvi fronte nei limiti della compatibilita' con le preminenti esigenze della finanza pubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 75 e 78 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige). - S. nn. 381/1990, 1145/1988, 633/1988, 433/1987, 356/1985, 307/1983, nonche' O. n. 165/1988.
La previsione di agevolazioni statali alle piccole imprese sotto forma di crediti di imposta non e' contestabile sotto il profilo della negativa incidenza di essi sui flussi tributari assegnati alla Provincia di Bolzano, giacche' nessuna norma statutaria garantisce alle province autonome un flusso finanziario quantitativamente determinato, mentre la concessione ovvero l'eliminazione o la riduzione di determinati finanziamenti rivolti a scopi specifici rientrano nella discrezionalita' del legislatore statale, ove, considerate nel loro insieme, non determino quella grave alterazione del rapporto tra bisogni provinciali e mezzi finanziari per farvi fronte nei limiti della compatibilita' con le preminenti esigenze della finanza pubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 75 e 78 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige). - S. nn. 381/1990, 1145/1988, 633/1988, 433/1987, 356/1985, 307/1983, nonche' O. n. 165/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
Altri parametri e norme interposte