Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 M. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - DIVIETO DI FINANZIAMENTI DIRETTI DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - INEFFICACIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PICCOLE IMPRESE POSTA DALLA L. N. 317 DEL 1992, ESSENDO QUEST'ULTIMA ENTRATA IN VIGORE ANTERIORMENTE AL DIVIETO.
SENT. 427/92 M. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - DIVIETO DI FINANZIAMENTI DIRETTI DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - INEFFICACIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PICCOLE IMPRESE POSTA DALLA L. N. 317 DEL 1992, ESSENDO QUEST'ULTIMA ENTRATA IN VIGORE ANTERIORMENTE AL DIVIETO.
Testo
Le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige che vietano i finanziamenti diretti dello Stato nelle materie di competenza propria delle province autonome (art. 4, comma terzo, decreto legislativo n. 266 del 1992, ed art. 7, decreto legislativo n. 268 del 1992), non producono effetti rispetto alla L. 5 ottobre 1991 n. 317, essendo successive all'entrata in vigore di essa.
Le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige che vietano i finanziamenti diretti dello Stato nelle materie di competenza propria delle province autonome (art. 4, comma terzo, decreto legislativo n. 266 del 1992, ed art. 7, decreto legislativo n. 268 del 1992), non producono effetti rispetto alla L. 5 ottobre 1991 n. 317, essendo successive all'entrata in vigore di essa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
co. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 7