Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/10/1992;  Decisione del  23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18981  18982  18983  18984  18985  18986  18987  18988  18989  18990  18992  18993  18994  18995  18996  19002  19003  19051  19053  19054


Titolo
SENT. 427/92 M. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - DIVIETO DI FINANZIAMENTI DIRETTI DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - INEFFICACIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PICCOLE IMPRESE POSTA DALLA L. N. 317 DEL 1992, ESSENDO QUEST'ULTIMA ENTRATA IN VIGORE ANTERIORMENTE AL DIVIETO.

Testo
Le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige che vietano i finanziamenti diretti dello Stato nelle materie di competenza propria delle province autonome (art. 4, comma terzo, decreto legislativo n. 266 del 1992, ed art. 7, decreto legislativo n. 268 del 1992), non producono effetti rispetto alla L. 5 ottobre 1991 n. 317, essendo successive all'entrata in vigore di essa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 3  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 7