Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 N. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE - INTESA FRA LO STATO E LE PROVINCE AUTONOME - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA PROVINCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 N. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE - INTESA FRA LO STATO E LE PROVINCE AUTONOME - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA PROVINCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione dell'intesa fra lo Stato e le Province autonome ai fini dell'assegnazione dei benefici disposti dalla L. n. 317 del 1991 a favore delle piccole imprese non contrasta con l'art. 15 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ne' con l'art. 5 del d.P.R. 1017 del 1978: non con il primo, in quanto le leggi sulla programmazione economica, qual'e' quella in esame, restano sottratte al meccanismo ordinario di finanziamento degli interventi relativi all'incremento delle attivita' industriali, in virtu' dello stesso art. 15, prima parte; non con il secondo, in quanto parametro non conferente alla fattispecie considerata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento in riferimento agli artt. 15 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ed all'art. 5, d.P.R. 1017 del 1978). - S. n. 796/1988.
La mancata previsione dell'intesa fra lo Stato e le Province autonome ai fini dell'assegnazione dei benefici disposti dalla L. n. 317 del 1991 a favore delle piccole imprese non contrasta con l'art. 15 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ne' con l'art. 5 del d.P.R. 1017 del 1978: non con il primo, in quanto le leggi sulla programmazione economica, qual'e' quella in esame, restano sottratte al meccanismo ordinario di finanziamento degli interventi relativi all'incremento delle attivita' industriali, in virtu' dello stesso art. 15, prima parte; non con il secondo, in quanto parametro non conferente alla fattispecie considerata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento in riferimento agli artt. 15 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ed all'art. 5, d.P.R. 1017 del 1978). - S. n. 796/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art. 5