Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 O. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI DI SERVIZIO - INERZIA DELLE REGIONI O DELLE PROVINCE AUTONOME - POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - NECESSITA' DI PREVIA DIFFIDA AD ADEMPIERE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 427/92 O. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI DI SERVIZIO - INERZIA DELLE REGIONI O DELLE PROVINCE AUTONOME - POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - NECESSITA' DI PREVIA DIFFIDA AD ADEMPIERE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Nelle materie di competenza regionale che siano disciplinate in modo uniforme da una legge statale, il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia degli enti di autonomia non e' legittimamente esercitabile in mancanza di una previa diffida ad adempiere entro un determinato termine. E' quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma quinto, L. 5 ottobre 1991 n. 317 (in tema di concessione di contributi agevolativi a consorzi di servizi), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse. - S. nn. 483/1991, 49/1991, 37/1991, 85/1990, 830/1988, 304/1987.
Nelle materie di competenza regionale che siano disciplinate in modo uniforme da una legge statale, il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia degli enti di autonomia non e' legittimamente esercitabile in mancanza di una previa diffida ad adempiere entro un determinato termine. E' quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma quinto, L. 5 ottobre 1991 n. 317 (in tema di concessione di contributi agevolativi a consorzi di servizi), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse. - S. nn. 483/1991, 49/1991, 37/1991, 85/1990, 830/1988, 304/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte