Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/10/1992;  Decisione del  23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18981  18982  18983  18984  18985  18986  18987  18988  18989  18990  18991  18992  18993  18995  18996  19002  19003  19051  19053  19054


Titolo
SENT. 427/92 P. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA PICCOLE IMPRESE - INERZIA DELLE REGIONI O DELLE PROVINCE AUTONOME - POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - NECESSITA' DI PREVIA DIFFIDA AD ADEMPIERE - OMESSA PREVISIONE IN NORMA DI MERO RINVIO AD ALTRA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 21, comma quinto, della L. n. 317 del 1991, (v. massima O) nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse, esime la Corte dal dichiarare l'incostituzionalita' del successivo art. 27, comma nono, s.l., in quanto (e nella parte in cui) esso costituisce norma di mero rinvio alla precedente. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 27, comma nono, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia). - O. n. 304/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte