Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 Q. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI AI CONSORZI E COOPERATIVE DI "GARANZIA COLLETTIVA FIDI" - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 Q. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AGEVOLAZIONI AI CONSORZI E COOPERATIVE DI "GARANZIA COLLETTIVA FIDI" - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le norme della L. 317 del 1991 che prevedono la parziale reintegrazione delle perdite subite dai consorzi e cooperative di "garanzia collettiva fidi" a seguito di interventi di garanzia a favore delle piccole imprese consociate nonche' la concessione di contributi alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado costituiscono un indirizzo di politica economica generale attinente al governo del credito, di competenza statale, e non precludono alle regioni e alle province autonome di erogare agli stessi soggetti propri contributi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 29, 30, 31, 32 e 33, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Le norme della L. 317 del 1991 che prevedono la parziale reintegrazione delle perdite subite dai consorzi e cooperative di "garanzia collettiva fidi" a seguito di interventi di garanzia a favore delle piccole imprese consociate nonche' la concessione di contributi alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado costituiscono un indirizzo di politica economica generale attinente al governo del credito, di competenza statale, e non precludono alle regioni e alle province autonome di erogare agli stessi soggetti propri contributi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 29, 30, 31, 32 e 33, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte