Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 18996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 R. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - INDIVIDUAZIONE DEI "DISTRETTI INDUSTRIALI" - FISSAZIONE GOVERNATIVA DEI RELATIVI INDIRIZZI E CRITERI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 R. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - INDIVIDUAZIONE DEI "DISTRETTI INDUSTRIALI" - FISSAZIONE GOVERNATIVA DEI RELATIVI INDIRIZZI E CRITERI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 36, L. n. 317 del 1991, affidando al Ministro dell'industria la fissazione di indirizzi e parametri di riferimento per le regioni ai fini dell'individuazione dei "distretti industriali", risponde ad un'esigenza di coordinamento che postula, nella specie, non attivita' politico-decisionali, bensi' soltanto attivita' tecniche di rilevazione, al cui ristretto ambito l'emanando decreto ministeriale e' tenuto ad attenersi; non sussiste dunque invasione delle competenze programmatiche delle regioni e delle province autonome, vieppiu' in quanto ad esse non sono preclusi ulteriori interventi finanziari in favore delle piccole imprese localizzate nei distretti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 36, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione LOmbardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
L'art. 36, L. n. 317 del 1991, affidando al Ministro dell'industria la fissazione di indirizzi e parametri di riferimento per le regioni ai fini dell'individuazione dei "distretti industriali", risponde ad un'esigenza di coordinamento che postula, nella specie, non attivita' politico-decisionali, bensi' soltanto attivita' tecniche di rilevazione, al cui ristretto ambito l'emanando decreto ministeriale e' tenuto ad attenersi; non sussiste dunque invasione delle competenze programmatiche delle regioni e delle province autonome, vieppiu' in quanto ad esse non sono preclusi ulteriori interventi finanziari in favore delle piccole imprese localizzate nei distretti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 36, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione LOmbardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte