Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 19002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 S. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - ISTITUZIONE DI UN "SERVIZIO CENTRALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 S. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - ISTITUZIONE DI UN "SERVIZIO CENTRALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il "servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato" - di cui la L. n. 317 del 1991 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'industria - e' destinato a svolgere non gia' attivita' di "gestione" in settori di competenza regionale, bensi' attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese (anche in collegamento con gli osservatori economici regionali o comunitari o con le societa' finanziarie regionali), e dunque attivita' che non sono invasive di competenze regionali, ma che assicurano il corretto svolgimento di funzioni pubbliche. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 39, comma primo, lett. a, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). - S. n. 139/1992
Il "servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato" - di cui la L. n. 317 del 1991 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'industria - e' destinato a svolgere non gia' attivita' di "gestione" in settori di competenza regionale, bensi' attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese (anche in collegamento con gli osservatori economici regionali o comunitari o con le societa' finanziarie regionali), e dunque attivita' che non sono invasive di competenze regionali, ma che assicurano il corretto svolgimento di funzioni pubbliche. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 39, comma primo, lett. a, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). - S. n. 139/1992
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte