Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 19003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 T. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE A GESTIRE ALCUNE AGEVOLAZIONI, MODIFICANDO I SUOI COMPITI STATUTARI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 T. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE A GESTIRE ALCUNE AGEVOLAZIONI, MODIFICANDO I SUOI COMPITI STATUTARI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'autorizzazione a modifiche statutarie di un istituto di credito rientra nella competenza statale, in quanto attiene all'ordinamento generale del credito e degli istituti che lo esercitano; percio', l'art. 41, L. n. 317 del 1991, autorizzando la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare attivita' estranee ai suoi compiti statutari e trasformandola in organismo che gestisce direttamente le agevolazioni alle piccole imprese, non e' invasiva di competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di cosituzionalita' dell'art. 41, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977).
L'autorizzazione a modifiche statutarie di un istituto di credito rientra nella competenza statale, in quanto attiene all'ordinamento generale del credito e degli istituti che lo esercitano; percio', l'art. 41, L. n. 317 del 1991, autorizzando la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare attivita' estranee ai suoi compiti statutari e trasformandola in organismo che gestisce direttamente le agevolazioni alle piccole imprese, non e' invasiva di competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di cosituzionalita' dell'art. 41, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109