Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 19051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 U. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - COPERTURA DEI RELATIVI ONERI A CARICO DEL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 U. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - COPERTURA DEI RELATIVI ONERI A CARICO DEL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 43 della L. n. 317 del 1991, prevedendo che gli oneri connessi all'attuazione di tale legge gravino sul "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (di cui all'art. 14, L. n. 46 del 1982) non lede l'autonomia finanziaria delle Province autonome: infatti, per un verso il sistema di finanziamento provinciale basato sulla cd. quota variabile non e' pregiudicato da una legge statale che disponga un intervento straordinario di carattere nazionale; per altro verso, il meccanismo ordinario di finanziamento degli interventi relativi all'incremento delle attivita' industriali e' derogabile da "norme generali sulla programmazione nazionale", quali quelle della legge in esame; infine, tra i fondi "istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme" - ai quali obbligatoriamente partecipano le Province autonome - non rientra il predetto fondo rotativo, in quanto non risponde al soddisfacimento di esigenze primarie ma allo sviluppo di un settore economico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 43, comma primo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalle Province di Trento e di Bolzano in riferimento all'art. 15 ed all'intero titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' all'art. 5, L. n. 386 del 1989 ed all'art. 5, L. n. 1017 del 1978). - Riguardo alla natura del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, v. S. n. 116/1991.
L'art. 43 della L. n. 317 del 1991, prevedendo che gli oneri connessi all'attuazione di tale legge gravino sul "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (di cui all'art. 14, L. n. 46 del 1982) non lede l'autonomia finanziaria delle Province autonome: infatti, per un verso il sistema di finanziamento provinciale basato sulla cd. quota variabile non e' pregiudicato da una legge statale che disponga un intervento straordinario di carattere nazionale; per altro verso, il meccanismo ordinario di finanziamento degli interventi relativi all'incremento delle attivita' industriali e' derogabile da "norme generali sulla programmazione nazionale", quali quelle della legge in esame; infine, tra i fondi "istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme" - ai quali obbligatoriamente partecipano le Province autonome - non rientra il predetto fondo rotativo, in quanto non risponde al soddisfacimento di esigenze primarie ma allo sviluppo di un settore economico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 43, comma primo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalle Province di Trento e di Bolzano in riferimento all'art. 15 ed all'intero titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' all'art. 5, L. n. 386 del 1989 ed all'art. 5, L. n. 1017 del 1978). - Riguardo alla natura del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, v. S. n. 116/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art. 5
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 2