Sentenza 427/1992 (ECLI:IT:COST:1992:427)
Massima numero 19054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 427/92 Z. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - COPERTURA DEI RELATIVI ONERI A CARICO DEL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ASSERITA VIOLAZIONE DI NORME INTERPOSTE IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/92 Z. IMPRESA E IMPRENDITORE - PICCOLE IMPRESE - INTERVENTI STATALI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - COPERTURA DEI RELATIVI ONERI A CARICO DEL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ASSERITA VIOLAZIONE DI NORME INTERPOSTE IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La prevista utilizzazione del "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" ai fini della copertura degli interventi di sostegno alle piccole imprese disposti dalla L. n. 317 del 1991, non e' contestabile adducendo la precedente soppressione, a vantaggio delle regioni, dei fondi di rotazione (v. art. 110, d.P.R. n. 616 del 1977), giacche' il fondo in esame e' stato istituito successivamente ed ha caratteri peculiari correlati ad esigenze generali dell'economia nazionale (v. art. 14, L. n. 46 del 1982); ne' e' idonea a fungere da parametro di riferimento - soprattutto per il suo carattere di norma transitoria - l'art. 3 della L. n. 158 del 1990, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 43, comma primo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 110 e 126, d.P.R. n. 616 del 1977, ed all'art. 3, L. n. 158 del 1990). - Sul fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, v. S. n. 796/1988.
La prevista utilizzazione del "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" ai fini della copertura degli interventi di sostegno alle piccole imprese disposti dalla L. n. 317 del 1991, non e' contestabile adducendo la precedente soppressione, a vantaggio delle regioni, dei fondi di rotazione (v. art. 110, d.P.R. n. 616 del 1977), giacche' il fondo in esame e' stato istituito successivamente ed ha caratteri peculiari correlati ad esigenze generali dell'economia nazionale (v. art. 14, L. n. 46 del 1982); ne' e' idonea a fungere da parametro di riferimento - soprattutto per il suo carattere di norma transitoria - l'art. 3 della L. n. 158 del 1990, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 43, comma primo, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 110 e 126, d.P.R. n. 616 del 1977, ed all'art. 3, L. n. 158 del 1990). - Sul fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, v. S. n. 796/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 110
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 126
legge 14/06/1990
n. 158
art. 3