Sentenza 198/2021 (ECLI:IT:COST:2021:198)
Massima numero 44317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 22/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44313  44314  44315  44316


Titolo
Salute (tutela della) - Profilassi internazionale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Varietà delle soluzioni normative e provvedimentali adottabili per la sua gestione - Possibile utilizzo di fonte primaria che attribuisce a quella subprimaria compiti esecutivi (nella specie: adozione di decreto-legge, e successivamente di d.P.C.m.) - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).

Testo
In tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti - culminato nell'emanazione del Codice della protezione civile - non costituisce l'unico possibile, essendo consentito al legislatore introdurre nuove risposte normative e provvedimentali. (Precedente: S. 37/2021).

(Nella specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 35 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione al d.P.C.m. 10 aprile 2020, attuativo del predetto decreto-legge. Le disposizioni oggetto di censura, lungi dal delegare impropriamente la funzione legislativa dal Parlamento al Governo, hanno attribuito a quest'ultimo unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati, precludendo l'assunzione di provvedimenti extra ordinem. Le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, essendo piuttosto accostabili, per certi versi, agli "atti" necessitati, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/03/2020  n. 19  art. 1  co. 

decreto-legge  25/03/2020  n. 19  art. 2  co. 

decreto-legge  25/03/2020  n. 19  art. 4  co. 

legge  22/05/2020  n. 35  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 78

Altri parametri e norme interposte