Sentenza 428/1992 (ECLI:IT:COST:1992:428)
Massima numero 18974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 428/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA', IN BASE A POSIZIONE ASSICURATIVA MISTA, CHE MATURINO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - POSSIBILITA' CHE, IN FORZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, SE CALCOLATO IN BASE AD ENTRAMBE LE CONTRIBUZIONI EFFETTUATE (VOLONTARIA E OBBLIGATORIA), RISULTI INFERIORE A QUELLO OTTENIBILE IN BASE ALLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 428/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA', IN BASE A POSIZIONE ASSICURATIVA MISTA, CHE MATURINO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - POSSIBILITA' CHE, IN FORZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, SE CALCOLATO IN BASE AD ENTRAMBE LE CONTRIBUZIONI EFFETTUATE (VOLONTARIA E OBBLIGATORIA), RISULTI INFERIORE A QUELLO OTTENIBILE IN BASE ALLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Va ribadito essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria. E poiche' cio' puo' verificarsi per effetto dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, cosi' come per i gia' titolari di pensione di vecchiaia - in relazione ai quali la citata disposizione e' stata dichiarata, con sent. n. 307 del 1989, in parte qua illegittima - anche per i titolari di pensione di anzianita', in base a posizione assicurativa mista, che - come i ricorrenti nell'attuale controversia - maturino il diritto alla pensione di vecchiaia, l'indicato art. 3, ottavo comma, va riconosciuto illegittimo, in base alla stessa 'ratio decidendi', per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., anche nella parte in cui non consente, neppure in tale ipotesi, che dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato. - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in altre parti, della medesima disposizione dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, ved., oltre alla S. n. 307/1989, citata nel testo, anche la S. n. 822/1988.
Va ribadito essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria. E poiche' cio' puo' verificarsi per effetto dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, cosi' come per i gia' titolari di pensione di vecchiaia - in relazione ai quali la citata disposizione e' stata dichiarata, con sent. n. 307 del 1989, in parte qua illegittima - anche per i titolari di pensione di anzianita', in base a posizione assicurativa mista, che - come i ricorrenti nell'attuale controversia - maturino il diritto alla pensione di vecchiaia, l'indicato art. 3, ottavo comma, va riconosciuto illegittimo, in base alla stessa 'ratio decidendi', per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., anche nella parte in cui non consente, neppure in tale ipotesi, che dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato. - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in altre parti, della medesima disposizione dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, ved., oltre alla S. n. 307/1989, citata nel testo, anche la S. n. 822/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte