Sentenza 429/1992 (ECLI:IT:COST:1992:429)
Massima numero 18916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 429/92 B. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - LIMITI - APPARTENENZA ALLE FORZE ARMATE - SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE NELLA COSTITUZIONE E NEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE - DIVERSITA'.
SENT. 429/92 B. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - LIMITI - APPARTENENZA ALLE FORZE ARMATE - SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE NELLA COSTITUZIONE E NEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE - DIVERSITA'.
Testo
La nozione di appartenenza alle Forze armate nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione e' piu' ristretta di quella accolta nel codice penale militare di pace, essendo la prima destinata a circoscrivere entro rigorosi limiti la giurisdizione speciale militare, e la seconda ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare; la diversita' di piani di 'iurisdictio' e 'lex', presente in Costituzione ma assente nel codice penale militare, vale a sottolineare il principio secondo cui in tempo di pace per i reati militari la giurisdizione normalmente da adire e' quella ordinaria mentre quella speciale militare e' eccezionale e giustificata solo ove trattasi di reati comuni commessi "sotto le armi". - Sull'ambito di applicazione della giurisdizione militare v. sent. nn. 29/1958, 48/1959, 81/1980, 112 e 113/1986, 206/1987 e 207/1987.
La nozione di appartenenza alle Forze armate nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione e' piu' ristretta di quella accolta nel codice penale militare di pace, essendo la prima destinata a circoscrivere entro rigorosi limiti la giurisdizione speciale militare, e la seconda ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare; la diversita' di piani di 'iurisdictio' e 'lex', presente in Costituzione ma assente nel codice penale militare, vale a sottolineare il principio secondo cui in tempo di pace per i reati militari la giurisdizione normalmente da adire e' quella ordinaria mentre quella speciale militare e' eccezionale e giustificata solo ove trattasi di reati comuni commessi "sotto le armi". - Sull'ambito di applicazione della giurisdizione militare v. sent. nn. 29/1958, 48/1959, 81/1980, 112 e 113/1986, 206/1987 e 207/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 3
Altri parametri e norme interposte