Sentenza 429/1992 (ECLI:IT:COST:1992:429)
Massima numero 18917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Titolo
SENT. 429/92 C. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - ESTENSIONE DELLA STESSA IN BASE AL CODICE PENALE MILITARE, A TUTTE LE PERSONE (QUALI I MILITARI IN CONGEDO) A CUI E' APPLICABILE LA LEGGE MILITARE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE, LIMITANDO TALE GIURISDIZIONE AI REATI MILITARI COMMESSI DA "APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE", RENDE ASSOGGETTABILI AD ESSA I SOLI MILITARI IN SERVIZIO ALLE ARMI O CONSIDERATI TALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 429/92 C. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - ESTENSIONE DELLA STESSA IN BASE AL CODICE PENALE MILITARE, A TUTTE LE PERSONE (QUALI I MILITARI IN CONGEDO) A CUI E' APPLICABILE LA LEGGE MILITARE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE, LIMITANDO TALE GIURISDIZIONE AI REATI MILITARI COMMESSI DA "APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE", RENDE ASSOGGETTABILI AD ESSA I SOLI MILITARI IN SERVIZIO ALLE ARMI O CONSIDERATI TALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Posto che il Costituente ha inteso (v. massima B) conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da "appartenenti alle Forze armate", nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, "le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare" assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di piu' di quelle indicate nell'art. 3 c.p.m.p. (militari in servizio) e nell'art. 5 c.p.m.p. (militari considerati in servizio) questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari e non a quelli militari. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
Posto che il Costituente ha inteso (v. massima B) conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da "appartenenti alle Forze armate", nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, "le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare" assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di piu' di quelle indicate nell'art. 3 c.p.m.p. (militari in servizio) e nell'art. 5 c.p.m.p. (militari considerati in servizio) questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari e non a quelli militari. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 3
Altri parametri e norme interposte