Sentenza 429/1992 (ECLI:IT:COST:1992:429)
Massima numero 18918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  23/10/1992;  Decisione del  23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18915  18916  18917


Titolo
SENT. 429/92 D. FORZE ARMATE - "APPARTENENZA ALLE FORZE ARMATE" - SIGNIFICATO RISTRETTO DELL'ESPRESSIONE, NEL PRECETTO DELLA COSTITUZIONE SUI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE MILITARE - POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE, FERMI I VINCOLI CHE NE DERIVANO AL RIGUARDO, DI FAR USO, AD ALTRI FINI, DI UNA PIU' LATA NOZIONE DI "APPARTENENZA".

Testo
La pronuncia di parziale illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 263 cod. pen. (v. massima C) per violazione dei limiti della giurisdizione militare segnati dall'art. 103, terzo comma, Cost., in base alla nozione ristretta, in esso accolta, dell'"appartenenza" alle Forze Armate, non impedisce al legislatore di continuare ad usare di una piu' lata nozione di tale "appartenenza", sia ai fini dell'applicabilita' delle fattispecie di reati militari sia per costruire circostanze aggravanti di reati comuni. Come, riguardo alla seconda ipotesi, si riscontra nella qualificazione del "militare in congedo" di cui all'art. 292 bis, secondo comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 167.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte