Sentenza 430/1992 (ECLI:IT:COST:1992:430)
Massima numero 18923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
23/10/1992; Decisione del
23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:
18922
Titolo
SENT. 430/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE NON CITATO NE' INTERVENUTO ALL'UDIENZA PRELIMINARE - TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA DATA DEL GIUDIZIO - RITENUTA MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALL'IMPUTATO E ALLA PARTE OFFESA, AI QUALI TALE TERMINE E' ASSICURATO, CON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - CENSURA BASATA SU NON CONDIVISO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 430/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE NON CITATO NE' INTERVENUTO ALL'UDIENZA PRELIMINARE - TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA DATA DEL GIUDIZIO - RITENUTA MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALL'IMPUTATO E ALLA PARTE OFFESA, AI QUALI TALE TERMINE E' ASSICURATO, CON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - CENSURA BASATA SU NON CONDIVISO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Dal principio, testualmente sancito dall'art. 429, cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice (d. legs. n. 271 del 1989), secondo cui, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e a questa non presente, deve procedersi alla notificazione del decreto di citazione a giudizio - come per l'imputato e la parte offesa - "almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio", risulta evidente che lo stesso termine deve essere a fortiori assicurato, ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, anche nell'ipotesi - in questione nel giudizio 'a quo' - in cui il responsabile civile non sia stato precedentemente citato, ne' sia intervenuto, all'udienza preliminare. Tale conclusione trova altresi' conferma - a parte gli argomenti desumibili dall'art. 465 cod. proc. pen. (concernente l'anticipazione dell'udienza dibattimentale) e dall'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (sulle nullita' di ordine generale riguardanti il responsabile civile) - nella contraddizione interna al sistema che si avrebbe se al convenuto in sede penale per i danni non fosse assicurato, attraverso la previsione di un termine dilatorio che consenta un'effettiva partecipazione al giudizio, un fondamentale diritto che invece gli e' riconosciuto in sede civile, e nel principio, piu' volte enunciato dalla Corte (vedi massima A), in base al quale fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione. Cade percio' la censura di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, formulata sul disatteso presupposto interpretativo che per la mancata espressa menzione, nell'art. 83 - oggetto dell'impugnativa - e nell'art. 429, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. - assunto a 'tertium comparationis' - del responsabile civile, il suddetto termine di venti giorni per la citazione a giudizio, in caso di mancata citazione o intervento dello stesso all'udienza preliminare, non debba osservarsi.(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 83 cod. proc. pen., in 'parte qua').
Dal principio, testualmente sancito dall'art. 429, cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice (d. legs. n. 271 del 1989), secondo cui, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e a questa non presente, deve procedersi alla notificazione del decreto di citazione a giudizio - come per l'imputato e la parte offesa - "almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio", risulta evidente che lo stesso termine deve essere a fortiori assicurato, ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, anche nell'ipotesi - in questione nel giudizio 'a quo' - in cui il responsabile civile non sia stato precedentemente citato, ne' sia intervenuto, all'udienza preliminare. Tale conclusione trova altresi' conferma - a parte gli argomenti desumibili dall'art. 465 cod. proc. pen. (concernente l'anticipazione dell'udienza dibattimentale) e dall'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (sulle nullita' di ordine generale riguardanti il responsabile civile) - nella contraddizione interna al sistema che si avrebbe se al convenuto in sede penale per i danni non fosse assicurato, attraverso la previsione di un termine dilatorio che consenta un'effettiva partecipazione al giudizio, un fondamentale diritto che invece gli e' riconosciuto in sede civile, e nel principio, piu' volte enunciato dalla Corte (vedi massima A), in base al quale fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione. Cade percio' la censura di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, formulata sul disatteso presupposto interpretativo che per la mancata espressa menzione, nell'art. 83 - oggetto dell'impugnativa - e nell'art. 429, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. - assunto a 'tertium comparationis' - del responsabile civile, il suddetto termine di venti giorni per la citazione a giudizio, in caso di mancata citazione o intervento dello stesso all'udienza preliminare, non debba osservarsi.(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 83 cod. proc. pen., in 'parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte