Sentenza 431/1992 (ECLI:IT:COST:1992:431)
Massima numero 18899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  23/10/1992;  Decisione del  23/10/1992
Deposito del 10/11/1992; Pubblicazione in G. U. 18/11/1992
Massime associate alla pronuncia:  18900


Titolo
SENT. 431/92 A. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ELIMINAZIONE, PER EFFETTO DI SENTENZA (DI PARZIALE ILLEGITTIMITA') DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DELL'OBBLIGO DEL PRETORE, IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE ALLA PRIMA UDIENZA, DI CONVALIDARE IL PROVVEDIMENTO OPPOSTO ANCHE QUANDO LA ILLEGITTIMITA' DELLO STESSO RISULTI DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI RICOLLEGARE L'OBBLIGO STESSO, QUALE EFFETTO INDIRETTO PREGIUDIZIEVOLE, ALLA NORMA CHE IN CASO DI MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO, DA PARTE DEL RICORRENTE, NEL COMUNE IN CUI HA SEDE IL PRETORE ADITO, PREVEDE CHE GLI ATTI GLI VERRANNO NOTIFICATI MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA.

Testo
Il venir meno, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' (sentenza n. 534 del 1990), dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'obbligo del pretore, gia' previsto in tale disposizione, di convalidare senz'altro, nel giudizio sull'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, in caso di mancata presentazione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza senza addurre legittimo impedimento, il provvedimento opposto, anche quando l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata, impedisce di considerare l'obbligo stesso - contro quanto sostenuto nel caso, nella ignoranza di tale decisione, dal giudice 'a quo' - come una conseguenza pregiudizievole della disposizione (art. 23, quarto comma, stessa legge) secondo la quale, se l'opponente che si difende personalmente non elegga domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito, gli atti gli vengono notificati mediante deposito in Cancelleria. - S. n. 534/1990; O. n. 42/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte